La presente indagine costituisce uno
studio preliminare dei profili processuali dell’istituto dell’amministrazione
di sostegno, che si modula, da un lato, nell’analisi del procedimento di
istituzione e, dall’altro lato, nell’esame dei poteri processuali dell’amministratore
di sostegno; profilo, quest’ultimo, quasi del tutto trascurato dalla
giurisprudenza e trattato marginalmente dalla dottrina. L’analisi, partendo dal riconoscimento
della lacunosità della disciplina processuale dell’istituto in parola e mutuando
i risultati degli studi in tema di interdizione ed inabilitazione, addiviene ad
una soluzione interpretativa che coniuga la regola sancita dall’art. 75 c.p.c.,
sulla capacità di stare in giudizio, con la disciplina particolare
dell’amministrazione di sostegno, nella quale l’amministrato non è soggetto
incapace di agire tout court e nella quale la fonte dei poteri di costui è, in
ultima analisi, giudiziale. Tale soluzione ha l’effetto di collegare la
legittimazione processuale alla capacità di agire dell’amministratore, in
relazione ai diritti sottesi agli atti oggetto del provvedimento del Giudice
tutelare di nomina, o del provvedimento integrativo. Lo sforzo interpretativo compiuto ha,
inoltre, il pregio di aver effettuato una rimeditazione dell’istituto
dell’amministrazione di sostegno-assistenza, che ha condotto alla delineazione
di una nuova figura di parte, costituita dall’amministratore-assistente e
dall’amministrato-assistito, legati in un unicum
inscindibile: la parte complessa.
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